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GDPR Compliance
2021 : il Credito d’Imposta sale al 50%
INDUSTRIA 4.0
Nella legge di Bilancio 2021, viene prorogato e rafforzato il Piano di Transizione 4.0. Sono stati infatti stanziati 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.
DESTINATARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Dal 16 Novembre 2020 e solo per il 2021 il credito d’imposta è elevato al 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni
Dal 16 Novembre 2020 il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 diventa del 20%
L’ ex superammortamento 140% (del 2019) prevede un nuovo credito d’imposta dal 16 Novembre 2020 per i beni strumentali diventa 10%;
La compensazione e la fruizione, per tutti i tipi di credito d’imposta sarà di 3 anni (attualmente erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali).
Per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a 1 anno (COMPENSAZIONE IMMEDIATA in un’unica quota).
La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
Resta inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. (Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione).
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.